Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im

 

Pag. 10

poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, concernenti i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui da destinare all'attuazione delle disposizioni del presente capo.